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Sent.C. Cass. 23/09/2002, n. 13840

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1. Arbitri - Compenso - Arbitri avvocati - Liquidazione in base alla tariffa professionale forense e non a criteri equitativi.
1. Il compenso spettante agli avvocati per l'attività svolta quali componenti di un collegio arbitrale deve essere liquidato facendo applicazione della tariffa professionale forense, senza possibilità di far ricorso a criteri equitativi, quale che sia la decisione finale della controversia.

1. Ved. Cass. 6 marzo 1999 n. 1929 R
(Cod.proc.civ. art. 814)

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