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Sent.C. Cass. 06/02/2002, n. 1556

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1. Opere pubbliche - Concessioni - Equiparazione agli appalti ex art. 31 bis L. 94/109 - Norma retroattiva - Conseguente efficacia di clausola compromissoria su arbitrato anteriormente stipulata.
1. L'art. 31 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109 (introdotto dall'art. 9 D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995 n. 216), prevedente, ai fini della tutela giurisdizionale, l'equiparazione delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti, è applicabile - in virtù del comma 5, norma transitoria avente efficacia derogatoria rispetto alla lex generalis costituita dall'art. 5 Cod.proc.civ. - anche alle controversie relative ai lavori concessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore e, stante la sua portata retroattiva, rende valida ed efficace la clausola compromissoria, anteriormente stipulata, di deferimento ad arbitri delle controversie in materia di concessioni di lavori pubblici ora rientranti, ove investano posizioni di diritto soggettivo, nella giurisdizione del giudice ordinario.

L'art. 31 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109R - che ha introdotto l'istituto dell'accordo bonario - prevede, ai fini della tutela giurisdizionale, l'equiparazione delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti; e ai sensi del suo comma 5, si applica anche alle controversie relative agli appalti e concessioni anteriori alla L. 94/109. Ved. Cass. S.U. 18 maggio 2000 n. 366R; S.U. 3 aprile 2000 n. 88R; S.U. 1° aprile 2000 n. 73R; C. Stato IV 16 febbraio 2000 n. 880R.
(Cod.proc.civ. art. 5; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 31 bis, comma 5)R

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