Sent.C. Cass. 03/04/2000, n. 88 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 03/04/2000, n. 88

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1. Opere pubbliche - Concessione - Di sola costruzione - Controversie - Giurisdizione - Equiparazione agli appalti.
1. La questione avente ad oggetto la sussistenza o meno di differenziazioni ontologiche o di regime giuridico tra la cosiddetta concessione di sola costruzione di un'opera pubblica e il contratto di appalto per la costruzione di un'opera pubblica, in quanto relativa alla ricostruzione degli elementi essenziali di una figura giuridica astratta, inerisce all'interpretazione di norme giuridiche positive. Ne consegue la riconducibilità al vizio di violazione delle regole di diritto, a norma dell'art. 829 comma 2, C.p.c. - e quindi l'ammissibilità (in mancanza di autorizzazione degli arbitri a decidere secondo equità o di accordo sulla non impugnabilità del loro lodo) - dell'impugnazione, formulata sulla base della dedotta esclusione della distinguibilità delle due indicate figure giuridiche, di un lodo arbitrale che abbia ritenuto la nullità della clausola compromissoria annessa ad una convenzione di concessione di costruzione di opera pubblica, per la devoluzione al giudice amministrativo (ex art. 5, comma 2, della L. 1971/1034) e quindi non compromettibilità ad arbitri - delle relative controversie. Ne deriva ulteriormente l'applicabilità nel giudizio di impugnazione del lodo dello ius superveniens - influente sulla statuizione oggetto di gravame - rappresentato dall'art. 31 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109 che con disposizione dichiarata applicabile anche alle controversie in corso - quindi derogatoria dell'art. 5 C.p.c. e avente efficacia retroattiva sanante dell'originaria nullità della clausola compromissoria - ha equiparato ai fini giurisdizionali i contratti di concessione di sola costruzione agli appalti di opere pubbliche.

Ved. Cass. S.U. 1° aprile 2000 n. 73R e C. Stato IV 16 febbraio 2000 n. 830[R=WCS16F00830].
(Cod. proc. civ. artt. 5 e 829; L. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 5[R=L103471,A=5]; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 31 bisR, L. 2 giugno 1995 n. 216)[R=L21695]

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