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Sent.C. Cass. 09/01/2002, n. 203

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Strada extraurbana - Per difettosa manutenzione della zona marginale non asfaltata (banchina) - Responsabilità P.A.
1. L'ente pubblico proprietario di una strada extraurbana ha l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione anche la zona non asfaltata, posta a livello tra i margini della carreggiata stradale e i limiti della sede stradale - definita «banchina» dal previgente codice della strada (art. 2 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393) - perché, pur essendo essa normalmente destinata al pedoni, in caso di necessità su di essa possono temporaneamente spostarsi i veicoli, per manovre di breve durata o di emergenza. Pertanto detto ente ha altresì l'obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla medesima, pena, in caso contrario, la responsabilità in ordine ai danni derivatine.

Ved. C. Stato V 22 settembre 2001 n. 4980R.
(D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, art. 2)[R=DPR39359,A=2]

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