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Sent.C. Stato 28/12/2001, n. 6431

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Art. 21, comma 1 bis, L. 94/109 - Interpretazione.
1. Nella norma stabilita per le gare d'appalto di lavori pubblici di importo uguale o maggiore di 5 milioni di Ecu dall'art. 21, comma 1 bis, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte, l'avverbio «rispettivamente» si riferisce alla collocazione delle offerte in una delle due categorie del maggiore e del minore ribasso e non già alla percentuale del 10% (dieci per cento); pertanto dopo che viene determinato il 10% delle offerte valide le esclusioni automatiche vanno riferite sia alle offerte di maggiore ribasso che alle offerte di minore ribasso.

Ved. C. giust. C.E. 27 novembre 2001 n. 285-286 R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21 , comma 1 bis)R

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