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Sent. C. Cass. pen. 19/12/2000, n. 5117

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1. Notaio - Obblighi e responsabilità - Violazione artt. 7 e 8 L. 1973 n. 349 - Reato di abuso d'ufficio.
1. La violazione, da parte del notaio, degli obblighi imposti dagli artt. 7 e 8 L. 12 giugno 1973 n. 349, disciplinanti i diritti spettanti per ogni titolo protestato, e l'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per ogni atto compiuto fuori dalla sede, è rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso di ufficio, atteso lo specifico contenuto prescrittivo delle norme in parola, poste a tutela degli interessi dei soggetti debitori. (Nella fattispecie, relativa a notaio che si era auto-liquidato ulteriori compensi rispetto a quelli previsti, la Corte rigettava l'eccezione difensiva circa la sussistenza dell'errore, dovuto a prassi generalizzata, su una legge diversa da quella penale, e affermava che l'art. 323 Cod.pen., obbligando il pubblico ufficiale al rispetto di leggi e regolamenti nell'esercizio delle sue funzioni, recepisce nella struttura del reato ogni disciplina dei doveri del pubblico ufficiale medesimo).

1a. Ved. Cass. 1° febbraio 2001 n. 1394R.
(Cod.pen. art. 323; L. 12 giugno 1973 n. 349, artt. 7 e 8)

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