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Sent.C. Cass. 03/03/2001, n. 3096

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1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Lavoratori dipendenti - Pagamento di trattamento di fine rapporto - Insolvenza datore di lavoro apparente - Intervento - Fondo di garanzia - Obbligo ex art. 2 L. 1982 n. 297.
1. In caso di intermediazione vietata di mano d'opera, i lavoratori dipendenti, se pure sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente ne abbia utilizzato le prestazioni, possono comunque richiedere l'adempimento degli obblighi retributivi al datore di lavoro apparente, sia perché essi possono non essere consapevoli della sussistenza dell'intermediazione illecita, sia perché in ogni caso il datore di lavoro interposto non può essere sottratto alla responsabilità "retributiva" nei confronti dei lavoratori da lui formalmente dipendenti; ne consegue che questi ultimi, in caso di fallimento del datore di lavoro apparente, ben possono esigere dal fondo di garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto secondo le modalità e i termini di cui all'art. 2 L. 29 maggio 1982 n. 297.

1a. Ved. Cass. 18 novembre 2000 n. 14943R; 7 ottobre 2000 n. 13388R; 16 settembre 2000 n. 12249R; 11 settembre 2000 n. 11957R; 23 agosto 2000 n. 11040 R; 9 giugno 2000 n. 7917R.
(L. 29 maggio 1982 n. 297, art. 2)[R=L29782,A=2]

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