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Sent.C. Cass. 11/09/2000, n. 11957

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1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Inosservanza - Necessità di accertamento - Criterio.
1. Con riguardo al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1, L. 23 ottobre 1960 n. 1369, occorre di volta in volta - al di là dell'ipotesi di presunzione di interposizione fittizia prevista dal comma 3 dell'art. 1 cit. (per il caso di fornitura all'appaltatore, da parte del committente, di capitale, macchine ed attrezzature) - procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente; se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze.

1a. Ved. Cass. 23 agosto 2000 n. 11040R e Cass. 9 giugno 2000 n. 7917R.
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1)[R=L136960]

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