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Sent.C. Cass. 07/02/2001, n. 1770

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Azione di riduzione del prezzo - Somma liquidata - Rivalutabile.
1. L'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'art. 1668, comma 1, Cod.civ. pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni disciplinata dalla medesima norma, costituisce anch'essa un rimedio volto a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale, sicché la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è, quindi, rivalutabile in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta. (Nella specie, la Corte suprema, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha peraltro ritenuto esente da censure la decisione del giudice del merito, la quale aveva negato la rivalutazione monetaria del debito dell'appaltatore per l'assenza di un apprezzabile decremento derivante dal diminuito potere di acquisto della moneta, essendo stato il danno da svalutazione, nel caso concreto, sostanzialmente eliso per essersi il committente avvalso dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 Cod.civ. ed avendo quindi conservato la disponibilità della somma di denaro costituente il residuo prezzo dell'opera).

1a. Sulle azioni che il committente può intraprendere contro l'appaltatore per difetti dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 Cod.civ. ved. Cass. 27 novembre 2000 n. 15247R; 26 ottobre 2000 n. 14124R; 22 febbraio 1999 n. 1475R.
(Cod.civ. artt. 1460, 1668 comma 1)

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