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Sent.C. Conti 25/09/2000, n. 1544

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1. Professionisti - Incarico di consulenza o collaborazione esterna - Da amministratori o funzionari di enti locali - Condizioni di giuridica ammissibilità - Giurisdizione Corte dei conti.
1. Gli incarichi esterni di consulenza o collaborazione da parte di amministratori e funzionari di enti locali sono giuridicamente ammissibili qualora sussistano le seguenti condizioni: rispondenza agli scopi ed alla utilità dell'ente, incarico specifico e temporaneo, impossibilità di suo assolvimento adeguato o tempestivo da parte dello stesso ente per insufficienza numerica o per mancanza della professionalità richiesta, motivazione adeguata del provvedimento con cui è conferito l'incarico, importo della spesa relativa da sostenere per i consulenti o collaboratori esterni proporzionale ai vantaggi che possono derivarne all'ente. E in materia ha giurisdizione la Corte dei conti.

1a. Ved. C. Conti, Lazio 11 luglio 2000 n. 972/RR; C. Conti, Lazio 5 luglio 2000 n. 925/RR; C. Conti, Sardegna 17 aprile 2000 n. 555/ELRR; C. Conti, Molise 11 aprile 2000 n. 33R.
(L. 8 giugno 1990 n. 142[R=L14290]; D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29)[R=DLG2993]

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