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Sent.C. Conti 11/08/2000, n. 972

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1. Direttore dei lavori - Responsabilità - Danni conseguenti a lavori sospesi e non ripresi - Risoluzione del contratto.
1. In caso di sospensione dei lavori di un appalto di opera pubblica disposta per questioni tecniche e per i quali non è stata poi ordinata la ripresa, e di successiva risoluzione del contratto, il direttore dei lavori è responsabile dei danni causati alla amministrazione appaltante dalla mancata chiusura della contabilità tecnica dei lavori (libretto di misure e registro di contabilità).

1a. Ved. C. Conti, Piemonte 15 maggio 2000 n. 1221/ELR; C. Conti, Molise 11 aprile 2000 n. 33R e C. Conti, Sez. centr. II 21 marzo 2000 n. 99R.
(Reg. oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 16[R=RD25MA95,A=16]; Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30)[R=DPR106362,A=30]

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