Sent. C. Cass. civ. 21/11/2000, n. 15005 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP4894

Sent. C. Cass. civ. 21/11/2000, n. 15005

48088 48088
1. Edilizia ed urbanistica - Muro di confine - Cod. civ. artt. 874, 876 e 884 - Inapplicabilità in zone sismiche.

1. In zona in cui vige la normativa cosiddetta antisismica - contenuta nella L. 25 novembre 1962 n. 1684 - non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 874, 876 e 884 Cod. civ., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha facoltà rispettivamente di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione contigua costituisca un organismo a sé stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici.

Dalla redazione

  • Urbanistica
  • Pianificazione del territorio
  • Distanze tra le costruzioni

Distanze legali tra le costruzioni, fasce di rispetto e vincoli di inedificabilità

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia