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Sent. C. Cass. 16/02/2006, n. 3425

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Zone sismiche - Facoltà del proprietario del fondo contiguo al muro altrui di operare ex artt. 874, 876, e 884 - Esclusione.
1. Nelle zone in cui vige la normativa antisismica - contenuta nella L. 25 novembre 1962 n. 1684 - non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 874, 876, 884 C.c., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha la facoltà, rispettivamente, di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perchè è invece necessario che ogni costruzione costituisca un organismo a sè stante, mediante l’adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici.

Conf. Cass. 25 febbraio 2002 n. 2731 R; 21 novembre 2000 n. 15005.R Sulla disciplina delle costruzioni in zone sismiche ved. Cass. pen. III 23 marzo 2006 n. 10205 R(Nell’attività edilizia le norme sismiche sono applicabili a tutte le costruzioni comprese le strutture in legno).
(Cod. civ. artt. 874, 876, 884; L. 25 novembre 1962 n. 1684, art. 9)[R=L168462]

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