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Sent.C. Cass. 30/01/2001, n. 1320

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Riconoscimento dell'appaltatore ed impegno ad eliminarli - Conseguenze.
1. L'impegno dell'appaltatore di eliminare i vizi dell'opera oggetto del contratto di appalto comporta l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 Cod. civ. e soggetta all'ordinario termine prescrizionale di dieci anni. L'impegno dell'appaltatore di provvedere alla eliminazione dei vizi dell'opera si configura come un implicito unilaterale riconoscimento dell'esistenza di tali vizi e comporta, pertanto, la superfluità di una tempestiva denuncia da parte del committente. Se poi il riconoscimento dei vizi è esplicito ricorre una rinunzia a far valere la inoperatività della garanzia prevista dall'art. 1667 Cod. civ. per inosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti.

1a. Ved. Cass. 9 novembre 2000 n. 14598R.
(Cod. civ. artt. 1667 e 2946)

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