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Sent.C. Cass. 08/11/2000, n. 14508

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Percorso fra residenza e luogo del lavoro - Indennizzabilità.
1. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché imposto da particolari esigenze, dovendosi intendere per luogo di abitazione non soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma soprattutto il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, coincidente, di norma, con l'ambito della comunità familiare; pertanto, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi , con la conseguente indennizzabilità dell'infortunio occorso all'assicurato durante tale percorso. (Principio affermato in fattispecie cui non era applicabile ratione temporis la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38).

1a. Ved. Cass. 28 settembre 2000 n. 12891R e 17 maggio 2000 n. 6431R.
(D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38)[R=DLG23F0038]

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