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Sent. C. Cass. civ. 24/05/2000, n. 6812

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Da fabbricati con pareti finestrate - Operatività non immediata fra privati.

1. Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che all'art. 9 prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante anche nei rapporti tra i privati.

1. Conf. Cass. 4 dicembre 1998 n. 12292R; Cass. 11 febbraio 1997 n. 1256; Cass. 11 giugno 1994 n. 5702R.


(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquiesR; D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9)R

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