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Sent.C. Cass. 15/06/1999, n. 5921

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Utilizzazione di altri esperti anche senza autorizzazione - Legittimità - Limiti.
1. Il consulente tecnico può avvalersi dell'opera di un esperto per il compimento di particolari e specifiche indagini, in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore; il ricorso all'opera di detti esperti pur in carenza di preventiva autorizzazione del giudice trova peraltro giustificazione nella peculiarità delle indagini tecniche da espletare e nella necessità - ove sussistente - di acquisire sussidi tecnici che esulano dalla competenza propria del consulente tecnico di ufficio.

1a. (CTU-ECTU.1) Sulla collaborazione di esperti col C.T.U., ved. Cass. 11 marzo 1995 n. 2859R (Non occorre al C.T.U. l'autorizzazione del giudice per operare con la collaborazione di esperti al fine dell'acquisizione di elementi e del compimento di particolari indagini); 27 ottobre 1993 n. 10694R (Condizioni per l'ammissibilità del ricorso da parte del C.T.U. all'opera di esperti); 5 dicembre 1985 n. 6099R (Legittimità della collaborazione di un esperto e necessità del contraddittorio e controllo delle sue indagini).

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