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Sent.C. Conti 20/07/1999, n. 572

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1. Opere pubbliche - Lavori in economia - Eseguiti con cottimo fiduciario - Natura di appalto. 2. Opere pubbliche - Lavori di consolidamento e manutenzione di piccolo importo - Ricorso all'appalto concorso ed alla concessione di costruzione - Ingiustificato per i maggiori costi - Sussiste responsabilità amministrativa.
1. L'accordo con l'impresa di fiducia richiesto dall'art. 67 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 per l'esecuzione di lavori in economia con cottimo fiduciario presenta tutta le caratteristiche dell'appalto come definito dall'art. 1655 Cod. civ. poiché con quell'accordo il cottimista deve provvedere all'organizzazione dei mezzi necessari ed assumersi il relativo rischio d'impresa per eseguire i lavori contro un corrispettivo. 2. Per l'esecuzione a cottimo di lavori di mero consolidamento e manutenzione di modesto importo di edifici già esistenti appare - oltre che sproporzionato - improprio e contrario alla normativa vigente il ricorso all'appalto concorso (che presuppone l'esigenza dell'Amministrazione di acquisire soluzioni progettuali innovative per la realizzazione di un'opera pubblica) od alla concessione di costruzione (che ha per oggetto oltre l'esecuzione di un programma organico di intervento quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera come la progettazione, le espropriazioni, l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc. fino alla consegna dell'opera stessa già collaudata). Le due procedure anzidette infatti presuppongono la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche, che richiedono competenze speciali o mezzi o metodologie particolari ovvero di opere complesse che ammettono più di una soluzione realizzativa, nonché con particolare riferimento alla concessione, l'esecuzione di ampi ed organici programmi costruttivi ovvero di singoli manufatti di particolare complessità architettonica e funzionale e per i quali sia particolarmente avvertita la necessità di uno stretto e costante coordinamento tra attività costruttiva, progettuale e amministrativa ed il ricorso ad esse provoca danni all'amministrazione dovuti ai maggiori oneri che ne conseguono, per i quali sussiste responsabilità amministrativa.

1a. (LEC.1) Sui lavori in economia e il cottimo fiduciario per l'esecuzione di lavori pubblici, ved. C. Conti, Stato 21 aprile 1999 n. 23R (1. Applicabilità dell'art. 1 del Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362] al cottimo fiduciario - 2. Condizioni per procedere con lavori in economia, per i quali è sempre necessaria la motivazione); Sicilia 5 giugno 1996 n. 173R (Per la scelta del cottimista al quale affidare un cottimo fiduciario per l'esecuzione di lavori in economia non occorre gara né approvazione del contratto); C. Conti, Stato 15 gennaio 1996 n. 5R (Per l'esecuzione di opere militari con lavori in economia si applica l'art. 50, lett. c), R.D. 1932/365 anche dopo la sopravvenuta normativa comunitaria; ma il detto art. 50 è inapplicabile qualora si tratti di opere militari di interesse NATO); Stato 27 ottobre 1995 n. 141R (Sono a carico della P.A. le spese di collaudo per i lavori eseguiti in amministrazione diretta); Stato 26 ottobre 1995 n. 140R (Sui caratteri dell'esecuzione dei lavori in economia); Stato 10 giugno 1992 n. 39R (1. Il cottimo fiduciario affidato per l'esecuzione di lavori in economia ha natura di appalto a trattativa privata - 2. Differenza fra l'esecuzione dei lavori in economia in amministrazione diretta o con cottimo fiduciario); Stato 1° giugno 1992 n. 35R (1. Per l'esecuzione di lavori in economia il cottimo fiduciario è ammissibile per determinati tipi di intervento e particolare urgenza; è inammissibile per interventi richiedenti progettazione complessa - 2. L'esecuzione di opera pubblica con lavori in economia per evitare economia di bilancio è inammissibile; ed è inammissibile anche per interventi intesi ad evitare aggravamento, da eventi atmosferici, dello stato già precario di un immobile).
(Cod. civ. art. 1655; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 67)[R=RD25MA95,A=67]

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