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Sent.C. Cass. 29/03/1999, n. 2972

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1. Arbitri Compenso Liquidazione Ordinanza Presidente del Tribunale Suoi criteri equitativi di valutazione discrezionale Eventuale ricorso a Tariffe di particolari professionisti. 2. Arbitri Compenso Pluralità di arbitri Liquidazione per ciascun arbitro Diritto di ogni arbitro di agire per realizzare il proprio credito.
1. L'art. 814 Cod. proc. civ. che prevede il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e agli onorari per l'opera prestata, non vincola ad alcun parametro normativo l'esercizio dei poteri discrezionali affidati al Presidente del Tribunale, il quale, pertanto, è libero di scegliere nella liquidazione del compenso i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere eventualmente come utile termine di riferimento alle tariffe di particolari categorie di professionisti o alla legge regolatrice del processo in relazione alla quale l'osservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto assume rilievo solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze probatorie. 2. In materia di arbitrato nel caso di più arbitri è legittima sia la liquidazione di un unico compenso complessivo per tutti gli arbitri, sia la liquidazione del compenso partitamente per ciascun componente del collegio arbitrale, in entrambi i casi essendo ogni arbitro abilitato ad agire autonomamente in via esecutiva per la realizzazione del proprio diritto soggettivo di credito. La liquidazione di un unico compenso complessivo non può, tuttavia, essere adottata quando uno degli arbitri nella procedura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 814 Cod. proc. civ., promossa dagli altri due abbia dichiarato di rinunziare al saldo, ritenendosi soddisfatto dell'acconto ricevuto.

1 e 2a. Ved. Cass. 6 marzo 1999 n. 1929R e 9 gennaio 1999 n. 131R.
(Cod. proc. civ. art. 814)

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