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Sent.C. Cass. 02/07/1998, n. 6470

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1. Appalti oo.pp. - Varianti - Non disposte con ordine scritto D.L. - Successiva perizia di variante - Sua approvazione da ente appaltante - Effetti.
1. Le variazioni apportate in corso di esecuzione di un'opera appaltata da un ente pubblico in mancanza di un ordine scritto del direttore dei lavori (art. 342 della legge n. 2248 del 1865), se riassunte in una cd. “perizia di variante“ successivamente approvata dal competente organo dell'ente appaltante, possono essere “sanate” quanto al profilo dell'irregolarità derivante dalla mancanza dell'ordine scritto, ma tale sanatoria non è idonea a spiegare ultrattivamente i suoi effetti, per il passato, sino al punto da escludere che l'irregolarità medesima sia stata la causa di vicende ulteriori riguardanti l'appalto, come il ritardo nella corresponsione dei corrispettivi dovuti all'appaltatore. (Nella specie le variazioni progettuali, non autorizzate, nell'esecuzione di un impianto sportivo commissionato da un comune - previo finanziamento del Credito Sportivo - erano state oggetto di perizia di variante successivamente approvata dall'ente territoriale che aveva, peraltro, ritardato i pagamenti per effetto del blocco dei finanziamenti accordati al comune stesso dall'ente erogatore. La S.C., nell'affermare il suesposto principio di diritto, ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso qualsiasi nesso causale tra il blocco del finanziamento - ed il conseguente ritardo nei pagamenti contestato all'ente pubblico - e le variazioni apportate in corso d'opera ma non autorizzate ex lege).


D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 13[R=DPR106362,A=13]; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 342R

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