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Sent.C. Cass. 19/03/1986, n. 1928

46296 46296
1. Consulenza tecnica d'ufficio - Adesione del giudice - Sua motivazione del dissenso dalle osservazioni del consulente di parte - Obbligo di motivazione - Non sussiste.
1. Il giudice di merito, quando ponga a base della propria decisione le considerazioni svolte dal consulente d'ufficio o a queste faccia riferimento anche implicitamente, non è tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni svolte dalla Consulenza di parte, la quale costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico.

1. Ved. Cass. 2 febbraio 1982 n. 615R.

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