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Sent.C. Cass. 02/02/1982, n. 615

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Dissenso del giudice dalle sue conclusioni - Obbligo di motivazione - Valutazione delle prove - Incensurabilità in Cassazione.
1. Qualora si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, il giudice è tenuto a motivare adeguatamente il suo dissenso in base ad un iter logico immune da deficienze in contraddizione e senza limitarsi ad affermazioni meramente apodittiche. Egli, invece, non è tenuto, per il principio del libero convincimento, a discutere le singole risultanze probatorie e confutare tutte le argomentazioni difensive essendo sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze di causa, dia conto delle ragioni che lo hanno portato alla decisione, dovendosi ritenere disattesi per implicito i rilievi e le circostanze incompatibili con essa.

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