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Sent. C. Cass. 26/11/1988, n. 6375

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1. Ingegneri ed architetti - Incarico professionale - Individuazione del cliente (Nella specie, fra il proprietario del suolo da edificare e l'imprenditore aspirante acquirente del suolo stesso). 2. Ingegneri e architetti - Onorario - Ritardato pagamento - Interessi ex art. 9 L. n. 143 del 1949 - Carattere accessorio - Liquidazione in difetto di domanda - Ammissibilità - Limiti.
1. L'incarico professionale ad un ingegnere per la redazione del progetto di edifici su un suolo edificabile deve intendersi conferito dal proprietario del suolo e non dall'imprenditore che, essendo in trattativa col detto proprietario per l'acquisto del suolo, abbia talvolta agito quale committente verso l'ingegnere, qualora sia stata accertata dal giudice di merito la consapevolezza delle parti che, anche quando agiva l'imprenditore aspirante acquirente del terreno, lo facesse nell'interesse ed in nome del ' proprietario (M.d.r.). 2. Gli interessi dovuti sugli onorari, che l'art. 9 L. 2 marzo 1949 n. 143, di approvazione della tariffa professionale per gli ingegneri e gli architetti, determina in misura pari al tasso ufficiale di sconto, decorsi sessanta giorni dall'invio della specifica, hanno carattere accessorio rispetto alla somma dovuta per la prestazione professionale, con la conseguenza che essi vanno liquidati dal giudice anche in difetto di espressa domanda, a meno che non risulti una volontà di rinuncia da parte del professionista.


L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9R

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