Sent.C. Cass. 21/07/1988, n. 4721 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 21/07/1988, n. 4721

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Ausiliare di polizia giudiziaria ex art. 223 C.p.p. - Compenso - Liquidazione - Spetta alla polizia giudiziaria.
1. Con riguardo ad attività professionale (nella specie, d'ingegnere) svolta in qualità di ausiliare di polizia giudiziaria, secondo la previsione dell'art. 223 c.p.p., su incarico da essa conferito, ancorché su disposizioni impartite dal pretore come capo di detta polizia, la liquidazione del compenso compete alla stessa polizia giudiziaria (in base ai criteri dettati dal R.D. 3 maggio 1923, n. 1043) e non all'autorità giudiziaria, stante l'inapplicabilità, tanto in via diretta quanto in via analogica, delle disposizioni del D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 in tema di compensi a periti e consulenti tecnici, che si riferiscono alla diversa ipotesi degli ausiliari nominati dal giudice.

1. Il R.D. 3 maggio 1923 n. 1043 sulla « Determinazione delle competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte » è rimasto in vita - anche dopo la L. 11 dicembre 1956 n. 1426 sui « Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » e dopo la L. 8 luglio 1980 n. 319 sugli stessi predetti compensi, che ha abrogato, all'art. 13, la L. 1956 n. 1426 - tranne che per le disposizioni, fra quelle contenute nello stesso R.D. 1923 n. 1043, incompatibili prima con la L. 1956 n. 1426 e poi con la L. 1980 n. 319. Ved. Cass. 9 maggio 1987 n. 4281R la quale ha stabilito che il diritto del consulente tecnico d'ufficio al compenso ed al rimborso delle spese si prescrive in termini molto più brevi di quello di 3 anni fissato dall'art. 2956 n. 2 C.c. per la prescrizione degli stessi diritti del professionista in genere, e precisamente, ai sensi dell'art. 24, 1° e 2° c., R.D. 1923 n. 1043, si prescrive quando siano trascorsi 100 giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti e si prescrivono altresì i relativi mandati di pagamento quando non siano stati presentati per la riscossione entro 100 giorni dalla data dei mandati stessi. L'art. 223 C.p.p. stabilisce: (1° c.) « Agli accertamenti, ai rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica relativa alle loro funzioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono direttamente o anche quando è necessario per mezzo di persone idonee da essi richieste, le quali non possono rifiutare l'opera propria. Gli atti compiuti da tali persone in concorso con gli ufficiali di polizia giudiziaria sono ricevuti nel processo verbale delle operazioni o ad esso allegati. (2° c.). Quando occorre, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono farsi assistere da interpreti, senza deferire loro il giuramento ». Il D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 è stato sostituito, con l'aggiornamento degli importi della tariffa giudiziaria, dal vigente D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352.
C.p.p. art. 223; R.D. 3 maggio 1923 n. 1043[R=DPR104323]; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352R

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