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Sent.C. Cass. 09/05/1987, n. 4281

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Onorario - prescrizione: 100 gg. ex art. 24 R.D. 1923 n. 1043
1. In materia di compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria, la disciplina dell'art. 24 R.D. 3 maggio 1923 n. 1043 assoggetta il diritto agli onorari ed all'indennità ad un termine di prescrizione di cento giorni dalla data degli atti e dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti, senza porsi in contrasto con l'art. 3 Cost., attesa la ragionevole brevità del detto termine; né siffatta disciplina, che non è stata tacitamente abrogata, non essendo incompatibile con la successiva normativa in materia dettata dalla L. 1° dicembre 1956 n. 1426 (restando così superfluo l'art. 7 L. cit., che faceva espressamente salve le pregresse normative non incompatibili), è venuta meno per effetto dell'art. 13 della successiva L. 8 luglio 1980 n. 319, regolante la medesima materia, ancorché questo abbia esplicitamente abrogato, insieme con altre norme tutte specificamente indicate, la legge n. 1426 del 1956 cit. ed anche l'art. 7.


Cost. art. 3; R.D. 3 maggio 1923 n. 1043R; L. 1° dicembre 1956 n. 1426[R=L142656]; L. 8 luglio 1980 n. 319R

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