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Sent.C. Cass. 28/05/1988, n. 3659

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1. Ingegneri e architetti - Tariffa professionale - Minimi inderogabili solo dopo la L. 1976 n. 340 - Pattuizione, prima di detta legge, di compenso per progetto di costruzione, condizionato al rilascio della licenza di costruzione - Validità.
1. In tema di compensi per ingegneri ed architetti, il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, introdotto dall'art. unico L. 5 maggio 1976 n. 340, non è rinvenibile nella precedente normativa, stante l'illegittimità della previsione contenuta in tal senso nell'art. 6 D.M. 21 agosto 1958 (per esorbitanza dai limiti della delega conferita con l'art. unico L. 4 marzo 1958 n. 143); pertanto, prima dell'entrata in vigore della L. n. 340 del 1976, deve ritenersi legittima la clausola del contratto di prestazione d'opera professionale, che condizioni il riconoscimento del compenso per la redazione di un progetto di costruzione alla concessione della prescritta licenza edilizia, trattandosi di patto non contrario alla disciplina professionale, né precluso dalle regole di quel contratto assoggettabile a condizione.

1. Ved. Cass. 6 febbraio 1987 n. 1183, R, Cass. 7 maggio 1984 n. 2759[R=W7MA842759], 14 giugno 1957 n. 2247.[R=W14G572247] La L. 11 luglio 1977 n. 404 ha limitato l'inderogabilità dei minimi di tariffa, stabilita dalla L. 5 maggio 1976 n. 340, soltanto ai rapporti intercorrenti tra privati.
C.c. art. 2233; L. 4 marzo 1958 n. 143R; D.M. 21 agosto 1958 art. 6; L. 5 maggio 1976 n. 340 R

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