FAST FIND : GP2652

Sent.Corte Cost. 12/12/1989, n. 563

45846 45846
1. Appalti oo.pp. - Albo nazionale costruttori - Iscrizione - Sospensione dell'efficacia - Per procedimenti penali ex art. 21 n. 2 L. 1962 n. 57 - Art. 20, 1° c., n. 2 L. 1962 n. 57 - Contrasto con l'art. 27 Cost. - Non sussiste 2. Appalti oo.pp. - Albo nazionale costruttori - Iscrizione - Sospensione dell'efficacia - Per procedimento penale ex art. 21 n. 2 L. 1962 n. 57 - Società in accomandita - Art. 20, 2° c. L. 1962 n. 57 - Contrasto con art. 27, 1° c. Cost. - Non sussiste 3. Appalti oo.pp. - Albo nazionale costruttori - Iscrizione - Sospensione dell'efficacia - Esclusione da singola gara - Limiti - Imputato ex art. 21 L. 1962 n. 57 e condannato con sentenza passata in giudicato - Differente regime - Contrasto con art. 3 Cost. - Non sussiste
1. L'art. 20, 1° c., n. 2 L. 10 febbraio 1962 n. 57, il quale prevede che il costruttore, iscritto nell'Albo nazionale, debba essere sottoposto, a cura del Comitato centrale dell'Albo, a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, quando siano in corso a suo carico procedimenti penali relativi ai reati contemplati dal successivo art. 21 n. 2 legge n. 57 cit., configura non una sanzione inflitta prima della condanna definitiva, bensì un provvedimento cautelare provvisorio, destinato a trasferirsi in definitiva cancellazione in caso di condanna o a caducarsi, in caso di assoluzione; pertanto, il citato art. 20, 1° c., n. 2 legge n. 57 non è in contrasto con l'art. 27 Cost. 2. L'art. 20, 2° c., L. 10 febbraio 1962 n. 57, il quale prevede che il provvedimento di sospensione dall'albo dei costruttori è adottato a carico della Società in accomandita semplice quando uno o più soci della Società stessa siano sottoposti a procedimento penale per reati di cui al successivo art. 21 n. 2 legge n. 57 cit., configura una responsabilità non penale per fatti commessi ad uno o più soci, in coerenza con il principio che la società risponde per fatti commessi nell'esercizio di funzioni societarie da chi la amministra e la rappresenta: pertanto, il cit. art. 20, 2° c., legge n. 57 non è in contrasto con l'art. 271 1° c., Cost., per violazione del principio della personalità della responsabilità penale. 3. La situazione della persona o società che sia stata sospesa dall'iscrizione nell'Albo dei costruttori ai sensi dell'art. 20, 1° c., L. 10 febbraio 1962 n. 57 e quella di chi, essendo iscritto all'Albo, incorra in una condanna passata in giudicato per reati incidenti sulla moralità professionale, non sono omogenee; pertanto, l'art. 20, 1° c., n. 1 L. 10 febbraio 1962 n. 57, modificato dall'art. 21 L. 13 settembre 1982 n. 646 non è in contrasto con l'art. 3 Cost., per il fatto che, prevedendo la sospensione dall'iscrizione all'Albo, non consente la possibilità di esclusione da una singola gara del soggetto, imputato di reati di cui all'art. 21 legge n. 57 cit., come previsto invece nel caso di soggetto, iscritto all'albo, e che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati stessi.


Cost. artt. 3 e 27; L. 10 febbraio 1962 n. 57, art. 20, 1° c. e art. 21[R=L5762,A=20]; L. 13 settembre 1982 n. 646, art. 23R

Dalla redazione