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Sent.C. Cass. 10/10/1989, n. 4054

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Comunicazioni alle parti - Obbligo solo per l'inizio delle operazioni - Diritto delle parti di essere presenti nei successivi sopralluoghi - Sussistenza - Conseguenze.
1. Il principio secondo cui l'obbligo della comunicazione alle parti sussiste per il consulente tecnico d'ufficio solo per il giorno, l'ora e luogo di inizio delle operazioni e non anche per quanto riguarda ogni singola successiva operazione, essendo compito delle parti assumere, in merito, adeguate informazioni, non comporta che il consulente, nel corso della successiva attività, possa disconoscere il diritto delle parti di essere presenti e di svolgere la loro difesa tecnica, non potendo, pertanto, il giudice esimersi dal dar conto del riscontro della denunciata violazione del ricordato diritto e quindi della rituale e non pregiudizievole (per la parte) assunzione di informazioni ad opera del consulente.

1. Ved. Cass. 14 agosto 1986 n. 5058R, 5 dicembre 1985 n. 5099[R=W5D855099];

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