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Sent.C. Cass. 12/08/1989, n. 3707

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1. Professionista - Incarico professionale - Facoltà per il cliente di recesso unilaterale dal contratto, ex art. 2237 C.c.
1. In tema di professioni intellettuali, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1725 C.c., secondo cui in caso di revoca del mandato oneroso senza che ricorra una giusta causa, il mandante è obbligato al risarcimento del danno nei confronti del mandatario, poiché il recesso, in materia di incarichi professionali, è disciplinato espressamente dall'art. 2237 C.c., il quale, tenendo conto del particolare rapporto fiduciario che deve intercorrere tra cliente e professionista, concede al primo la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, restando a suo carico il solo obbligo di rimborsare al professionista le spese sostenute ed il compenso per l'opera prestata fino al momento del recesso.

1. Invece il recesso unilaterale del cliente dal contratto d'opera professionale con un ingegnere o architetto è disciplinato dall'art. 10 L. 2 marzo 1949 n. 143 (che prevede per questi casi un compenso al professionista del 25%), in deroga all'art. 2237 C.c.: ved. Cass. 26 gennaio 1985 n. 401 R
C.c. artt. 1725 e 2237

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