Sent.C. Cass. 17/04/1989, n. 1818 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP2523

Sent.C. Cass. 17/04/1989, n. 1818

45717 45717
1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Iscrizione - In data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 6 del 1981 - Invalidità insorta durante il periodo di iscrizione - Diritto alla pensione di inabilità - Sussistenza - Presentazione della relativa domanda nel vigore della detta legge ma senza più iscrizione alla Cassa - Effetti.
1. Il professionista, che sia stato iscritto alla Cassa di previdenza per ingegneri ed architetti in data anteriore all'entrata in vigore della L. 3 gennaio 1981 n. 6 e che, durante tale periodo d'iscrizione, abbia maturato i requisiti di contribuzione previsti dall'art. 25, comma 7, n. 2, lett. a) della stessa legge, ove durante il suddetto periodo sia stato colpito da invalidità tale da vietargli in modo assoluto e permanente l'esercizio dell'attività professionale, ha diritto, secondo il disposto della citata norma, alla pensione d'inabilità (già denominata d'invalidità) anche se al momento della presentazione della relativa domanda, avvenuta nel vigore della legge n. 6 del 1981, non sia più iscritto alla Cassa stessa, atteso che con l'espressione iscritto alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge la suindicata norma - come rivelato in particolare dall'impiego della preposizione in invece che della preposizione da - fa riferimento ad una situazione statica in sé conclusa e non già ad un'iscrizione perdurante nel vigore della nuova legge.


Preleggi, art. 12; D.P.R. 30 maggio 1975 n. 301, art. 9[R=DPR30175,A=9]; L. 3 gennaio 1981 n. 6, art. 25R

Dalla redazione