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Sent.C. Stato 03/04/1990, n. 430

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Determinazione - Criteri. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Rilevamento dei prezzi su piazza - Significato di « piazza ».
1. Le norme che regolano la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche dispongono che vengano obbligatoriamente assunte le quote di incidenza dei costi da appaltare, ma ne rimettono la concreta determinazione alla scelta discrezionale dell'Amministrazione, poiché l'art. 1 L. 21 giugno 1964 n. 463 si limita a prescrivere che vanno presi in considerazione « gli elementi di costo più rappresentativi » in numero complessivo non superiore a dieci, in relazione alla natura dei lavori da eseguire; pertanto, non può ritenersi di per sé illegittimo il criterio stabilito per l'identificazione degli elementi di costo più rappresentativi in relazione al complesso delle opere da eseguire, riguardo ad un appalto che, pur comportando interventi in luoghi diversi, abbia tuttavia una struttura unica, sia contrattuale sia sotto il profilo delle categorie dei lavori, allorché (come nella specie) la parte contraente sia stata consapevole preventivamente di tale impostazione unitaria, trattandosi di scelta logica, idonea ad assicurare unità di indirizzo e rapidità nell'esecuzione. 2. La circolare n. 505/1 AC del Ministero lavori pubblici in data 28 gennaio 1977 per disciplinare il rilevamento dei costi negli appalti (ai fini della revisione dei prezzi) è obbligatoria per tutte le Amministrazioni dello Stato che appaltano opere pubbliche; pertanto, è illegittimo il provvedimento del Ministero dei trasporti con il quale, in relazione ad opere di riammodernamento degli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa (i quali sono due popolosi centri, sedi di Comune, in cui esiste un vivace mercato edilizio), è stata immotivatamente disattesa l'istanza dell'appaltatore volta ad ottenere la rilevazione dei prezzi degli elementi di costo in base ai prezzi correnti nelle isole suddette, provvedendo invece sulla base di quelli correnti sulla terraferma, con ciò disattendendo la disposizione di detta circolare secondo cui i prezzi devono essere rilevati « su piazza » escludendo esclusivamente il trasporto dalla « piazza » al cantiere, intendendosi per « piazza » il mercato esistente nella località in cui si svolgono i lavori o in quella più vicina al cantiere, se questo si trova in posti isolati.

1. e 2. à stata ritenuta necessaria l'applicazione, alla revisione prezzi negli appalti pubblici, della Circ. P.C.M. 15 ottobre 1987 che stabilisce criteri generali per l'individuazione del prezzo corrente (C. Stato, Sez. II, parere 24 febbraio 1988 n. 1460) [R=WCS24F881460] Per la determinazione dei prezzi correnti al momento dell'offerta deve farsi riferimento ai prezzi indicati nella tabella relativa alla data dell'offerta anche se detta tabella sia stata formata e pubblicata successivamente, e non ai prezzi di tabelle pubblicate anteriormente (C. Stato, Sez. V, 31 marzo 1989 n. 203, R
L. 21 giugno 1964 n. 463, art. 1 Circ. Min. LL.PP. 28 gennaio 1977 n. 505/1 AC

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