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Sent.C. Stato 10/01/1990, n. 7

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Controversia - Giurisdizione amministrativa o dell'A.G.O. - Criterio di ripartizione. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Computo in presenza di anticipazione all'appaltatore - Criterio.
1. Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di revisione dei prezzi di appalto nelle quali si contesta l'atto revisionale nella parte in cui esso definisce - sulla base dell'esercizio di potere discrezionale - la sussistenza del diritto e la sua entità, mentre attengono a diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che traggono origine dallo stesso atto revisionale, ma che tendono alla soddisfazione del credito così come determinato dall'Amministrazione o mirano a correggere errori estranei all'esercizio del potere tecnico-discrezionale, quali ad esempio gli errori materiali di computo, emergenti dallo stesso provvedimento di revisione e non involgenti il metodo di calcolo. 2. Ai sensi dell'art. 3 L. 10 dicembre 1981 n. 741, una volta erogata l'anticipazione all'aggiudicatario dell'appalto, la revisione dei prezzi non opera per quella quota di lavori che vengono realizzati dalla data di inizio dell'opera, fino al raggiungimento di un ammontare pari alla somma anticipata.


L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 3[R=L74181,A=3]; L. 28 febbraio 1986 n. 41, art. 33R

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