FAST FIND : GP2358

Sent.C. Cass. 03/05/1991, n. 4878

45552 45552
1. Geometri - Dipendenti di Comuni e Provincie - Iscrizione all'albo, vietata - Dipendenti di aziende municipalizzate - Iscrizione all'albo, ammissibile.
1. Il divieto di iscrizione all'albo professionale dei geometri, per i dipendenti dei Comuni (e delle Province), posto dall'art. 7 Regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, in relazione all'art. 241 T.U. 3 marzo 1934 n. 383, non opera nei riguardi dei dipendenti di aziende municipalizzate, tenendo conto della natura privatistica del rapporto di lavoro di questi ultimi (essendo dette aziende strutture di tipo imprenditoriale distinti dall'Ente territoriale), nonché del carattere singolare di quel divieto, il quale osta ad una sua estensione oltre i casi espressamente contemplati.

1. Ved. Cass. S. U. 7 settembre 1989 n. 3879,R S. U. 3 giugno 1986 n. 3276[R=W3G863276], S. U. 16 aprile 1984 n. 2436,[R=W16A842436] S.U. 14 gennaio 1983 n. 272[R=W14GE83272]. Ved. Nota a precedente Cass. S. U. 29 aprile 1991 n. 4732.R
Preleggi art. 14; Cod. civ. art. 2093; T.U. delle aziende municipalizzate, R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7; T.U. Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, art. 241; D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 10, art. 60[R=DPR1057]; L. 8 giugno 1990 n. 142 sulle autonomie locali, art. 59[R=L14290]

Dalla redazione