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Sent.C. Cass. 16/04/1991, n. 4042

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1. Appalti oo.pp. - Appalto I.A.C.P. - Controversia - Domanda giudiziale dell'appaltatore - Proposizione nel termine di 60 gg. ex artt. 46 e 47 Cap. gen. - Preventivo provvedimento amministrativo sulla controversia - Formazione - Estremi.
1. In tema di appalti concessi dagli Istituti autonomi delle case popolari, per «provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa», deve intendersi, secondo la disciplina del combinato disposto degli artt. 46 e 47 del Capitolato generale - i quali prescrivono che, in corso di esecuzione dell'appalto, la domanda giudiziale dell'appaltatore intesa a far valere pretese connesse al rapporto in atto, debba essere proposta nel termine di sessanta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento suddetto - una manifestazione formale dell'amministrazione che esprime la presa d'atto di una controversia e la volontà di risolverla e che contenga una decisione definitiva (e cioè non di rinvio o comunque interlocutoria) della controversia.

1. Ved. Cass. 24 febbraio 1988 n. 1963 R
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 46 e 47[R=DPR106362,A=46]

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