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Sent.C. Cass. 27/02/1991, n. 2110

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1. Vizi e difetti - Azione di garanzia - Consulenza tecnica disposta con l'adesione o la partecipazione dell'appaltatore - Obbligo del committente di denunciare i difetti riscontrati dalla consulenza - Esclusione.
1. Qualora, nel giudizio promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore, con azione di garanzia ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., venga disposta consulenza tecnica, su istanza anche del convenuto, o comunque con la sua adesione o partecipazione, al fine di accertare difformità o vizi occulti dell'opera, si deve escludere che l'attore, in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, sia tenuto, a pena di decadenza, alla denuncia contemplata dal comma 2° del citato art. 1667, dato che la controparte già conosce od è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale.

1. Sulla non rilevabilità d'ufficio della decadenza del committente dalla garanzia ex art. 1667 Cc., ved. Cass. 11 novembre 1988 n. 6077 R. Sull'azione di garanzia ex art. 1667 C.c. ved. anche Cass. 23 dicembre 1987 n. 9641,R
C.c. artt. 1667 e 1668

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