FAST FIND : GP3087

Sent.C. Cass. 23/12/1987, n. 9641

46281 46281
1. Vizi e difetti - Garanzia - Art. 1667, 3° c., C.c. - Applicabilità anche agli appalti oo.pp. - Denuncia vizi dopo 2 anni dalla consegna - Decadenza dalla garanzia - Anche se la consegna è avvenuta con riserva di accettazione
1. Anche nell'appalto di opera pubblica trova applicazione l'art. 1667, 3° c., C.c., in tema di garanzia per vizi, e, pertanto, ove i vizi medesimi siano stati denunciati oltre due anni dopo la consegna, pure se avvenuta con riserva di accettazione, resta preclusa la possibilità di farli valere, tanto in via d'azione, per effetto della prescrizione contemplata dalla prima parte di detta norma, quanto in via d'eccezione, per effetto della decadenza di cui alla seconda parte della norma stessa.

1. Conf. Cass. 24 febbraio 1982 n. 1146;[R=W24F821146] ved. anche Cass. 20 gennaio 1977 n. 290 [R=W20GE77290](sulla interruzione ex art. 2943 C.c., applicabile al termine biennale di cui all'art. 1667, 3° c., C.c. per la prescrizione della relativa azione) e, Cass. 27 luglio 1987 n. 6489 R
C.c. art. 1667, 3° c.

Dalla redazione