Sent.C. Cass. 18/11/1994, n. 9789 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 18/11/1994, n. 9789

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1. Appalti oo.pp. - Cessione di crediti - Normativa statale - Forniture all'A.I.M.A. - Applicabilità. 2. Appalti oo.pp. - Cessione dei crediti - Adesione della P.A. - Necessità - Ragioni - Mancanza dell'adesione - Causa di inefficacia - Declaratoria giudiziale - Presupposti.
1. La disciplina della cessione dei crediti verso lo Stato derivanti da contratti di somministrazione, fornitura e appalto è applicabile anche alle prestazioni continuative di servizi rese dagli operatori in favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), trattandosi di contratti di pubblica fornitura - i quali ben possono avere ad oggetto opere e non solo beni - conclusi con detta azienda che, pur se dotata di personalità giuridica, va inclusa tra le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, in considerazione dei suoi compiti coincidenti con quelli propri dello Stato medesimo in materia di adempimento degli obblighi comunitari nel settore agricolo. 2. La cessione dei crediti verso lo Stato derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto può avvenire, quando detti contratti sono in corso, solo previa adesione dell'Amministrazione (art. 70 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), che richiama gli artt. 9 All. E e 351 e 355 All. F L. 20 marzo 1865 n. 2248), in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 C.c.), allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo Stato; ne deriva che l'inefficacia, verso l'Amministrazione, di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora in corso all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa dell'inefficacia della cessione.

1. e 2. Codice civile - Art. 1260 (Cedibilità di crediti) 1a. e 2a. Ved. la nota 1a. a C. Stato V 4 ottobre 1994 n. 1102.R
1. e 2.C.c. art. 1260 ; L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, artt. 351 e 355 R; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 70 R

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