Sent.C. Cass. 26/10/1994, n. 8759 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 26/10/1994, n. 8759

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1. Appalti oo.pp. - Anticipazione - Prestazione di idonee garanzie bancarie od equivalenti - Necessità - Abrogazione ex art. 3 L. 1981 n. 741 - Esclusione.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la norma dell'art. 3 L. 10 dicembre 1981 n. 741 - secondo cui, per i lavori da concedersi dopo la sua entrata in vigore, "l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro previsto dall'art. 12, 6°, 7° e 8° c., R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta" - ha la funzione di rendere obbligatoria detta anticipazione, che in precedenza era attribuibile a mera discrezione del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione committente, ma non ha comportato l'abrogazione della prescrizione di cui all'art. 12, 6° c. R.D. n. 2440 del 1923 cit., in base alla quale la concreta erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione di idonee garanzie bancarie od equivalenti.

1. Cod. civ. art. 1944 (Obbligazioni del fideiussore).
C.c. art. 1944 , R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 12 R; D.M. 25 novembre 1972, art. 1 ; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 3 [R=L74181,A=3]

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