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Sent.C. Cass. 27/09/1994, n. 7880

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Valutazione di sue conclusioni - Rilievi contrari contenuti nella consulenza di parte - Omessa valutazione del giudice - Conseguente insufficiente motivazione.
1. In considerazione del fatto che la consulenza tecnica costituisce fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, è necessario che i contrari rilievi, eventualmente contenuti in una consulenza di parte, perché possano determinare - se trascurati nelle valutazioni del giudice di merito - il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, siano precisi e circostanziati, e tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza d'ufficio.

1. Ved. Cass. 5 aprile 1975 n. 1219[R=W5A751219], 16 dicembre 1986 n. 7557R, 24 marzo 1987 n. 2849R, 25 marzo 1987 n. 2900 R (Il giudice di merito ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali giudica infondate le critiche formulate alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio), 16 dicembre 1987 n. 9350.[R=W16D879350]

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