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Sent.C. Cass. 25/03/1987, n. 2900

46078 46078
1. Consulenza tecnica d'ufficio - Rilievi delle parti dopo il deposito della relazione - Adesione del giudice alla relazione - Motivazione - Necessità.
1. Nel caso in cui vengano avanzati specifici rilievi all'operato del consulente tecnico d'ufficio in un momento successivo al deposito della relativa relazione, il giudice del merito, se ritiene di doversi uniformare al parere peritale, ha l'obbligo di prendere in esame tali contrarie argomentazioni - che non hanno potuto, ovviamente, ricevere risposta dal consulente - e di esporre le ragioni per le quali le giudica infondate.'

Dalla redazione