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Sent. C. Cass. 22/06/1994, n. 5987

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1. Professionisti - Onorario - Giudizio di accertamento del credito - Conferimento dell'incarico ed effettivo espletamento - Onere di prova del professionista - Anche in fase di opposizione a decreto ingiuntivo. 2. Professionisti - Onorario - Pattuizione di compenso forfettario - Effetti - Mancata esecuzione di prestazioni - Diritto al compenso - Esclusione.
1. Nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal professionista. 2. Nel contratto d'opera professionale, la pattuizione del compenso forfettario può implicare la dispensa del professionista dall'esposizione specifica dell'attività compiuta e delle spese sostenute, ma non anche il suo diritto a ricevere o trattenere il compenso medesimo, qualora nessuna prestazione sia stata eseguita.

1a. Ved. nota 1a. a Cass. 26 aprile 1994 n. 3939.R
C.c. artt. 2230, 2233 e 2697 ; C.p.c. art. 645

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