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Sent.C. Cass. 15/09/1995, n. 9767

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Rimborso delle spese - Assistenza di ausiliare non autorizzato - Esclusione dal rimborso.
1. Le prestazioni dell'ausiliario incaricato autonomamente dal consulente tecnico d'ufficio, richieste al solo scopo di soddisfare esigenze di celerità, non possono essere equiparate - al fine di superare la carenza di autorizzazione del giudice - alle prestazioni di macchine computerizzate alle quali, diversamente, il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto ricorrere, essendo ciò incompatibile con le esigenze di buon governo delle spese e di riservatezza, quando non di segretezza, inerenti alla disciplina dell'art. 7 L. 8 luglio 1980 n. 319, là ove dispone che le prestazioni d'opera di altri soggetti sono consentite solo previa autorizzazione del giudice; pertanto, anche nel caso summenzionato il consulente tecnico d'ufficio non ha diritto al rimborso di quanto corrisposto per le prestazioni dell'ausiliario da lui autonomamente designato.

1. Ved. in particolare Cass. 23 agosto 1991 n. 9053R sulla non rimborsabilità delle spese sostenute per la scritturazione di prospetti contabili da parte di un amanuense . 1a. Come nota 1a. a Cass. 30 agosto 1995 n. 9155.R
L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 7 R

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