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Sent.C. Cass. 27/01/1995, n. 990

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1. Arricchimento senza causa - Indennizzo relativo - Debito di valore - Rivalutazione monetaria ammissibile.
1. In caso di arricchimento senza causa l'indennizzo, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario di un valore perduto, è suscettibile di rivalutazione, ancorché il soggetto tenuto al suo pagamento sia un Ente pubblico, in quanto integra un debito di valore, e non di valuta, e ciò anche quando sia correlato ad attività o prestazioni del creditore che abbiano comportato un risparmio di spesa per l'obbligato.

1. Ved. Cass. 26 giugno 1983 n. 4275,[R=W26G834275] 26 novembre 1986 n. 6981, [R=W26N866981]19 febbraio 1987 n. 1793, [R=W19F871793] 22 gennaio 1988 n. 489, [R=W22GE88489] 18 marzo 1988 n. 2479, [R=W18M882479] 27 febbraio 1991 n. 2111.R
C.c. art. 2041 e 2042

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