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Sent. C. Cass. civ. 28/01/1995, n. 1040

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1. Progettista - Ingegnere - Incarico di redigere un progetto - Obbligazione di risultato e non di mezzi.

1. Se è vero che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono generalmente obbligazioni di mezzi, in determinate circostanze esse assumono le caratteristiche delle obbligazioni di risultato in cui il professionista si impegna a realizzare un determinato opus; tale è il caso dell'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria che ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzazione.

1. Ved. Cass. 21 luglio 1989 n. 3476R (Sulla configurabilità di un'obbligazione di risultato). 1a. Come nota 1a. a C. Conti 27 gennaio 1995 n. 18.R


L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 28 R

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