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Sent.C. Cass. 11/03/1995, n. 2822

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Disciplina ex art. 1 D.L.C.P.S. n. 1501/1947 - Variazioni influenti - Individuazione - Necessità.
1. In tema di revisione dei prezzi di appalto di opera pubblica, ai sensi e nel vigore dell'art. 1 D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, sulla base delle tabelle predisposte dalla Pubblica amministrazione mediante rilevamenti periodici, i prezzi correnti durante l'esecuzione dell'opera vanno confrontati con quelli correnti alla data di presentazione dell'offerta; pertanto, deve farsi riferimento non già alla tabella nota alla data dell'offerta e riguardante prezzi correnti in un periodo anteriore, bensì alla tabella che riproduce i prezzi relativi al momento in cui l'offerta è stata effettuata, ancorché tale tabella sia stata redatta e resa pubblica solo successivamente.

1. Conf. Cass. 12 maggio 1994 n. 4644 R 1a. Come nota 2a. a Cass. 8 febbraio 1995 n. 1446.R
D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 art. 1

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