Sent.C. Cass. 18/03/1992, n. 3342 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP1364

Sent.C. Cass. 18/03/1992, n. 3342

44558 44558
1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Criterio - Riferimento all'utilità della consulenza - Esclusione.
1. Nel procedimento di opposizione al provvedimento che liquida il compenso al consulente tecnico a norma dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, il giudice deve accertare se l'opera svolta dal consulente tecnico sia rispondente ai quesiti postigli ed in ogni caso valutare, ai soli fini della liquidazione, sotto il profilo qualitativo, la difficoltà dell'indagine, la completezza ed il pregio della prestazione fornita, mentre deve essere esclusa ogni valutazione dell'utilità della consulenza tecnica, il cui apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del merito, ove soltanto può valutarsi l'influenza e l'utilità della consulenza eseguita.


(L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11)R

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino