Sent. C. Cass. pen. 05/05/1992, n. 5331 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 05/05/1992, n. 5331

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1 Edilizia ed urbanistica -Concessione edilizia - Non necessaria per la pertinenza - Differenza fra pertinenza ed opera accessoria. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Reato - Amnistia ex art. 3 lett. e) D.P.R. 1990 n. 75 - Applicabilità - Limiti - Violazione di vincoli ex art. 33 L. 1985 n. 47 - Individuazione. 3. Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Reato - Procedimento penale - Sospensione - Condizioni - Limiti.
1 Deve ritenersi pertinenza, al fine di assoggettarla a semplice autorizzazione e non a concessione ai sensi dell'art. 7 cpv. lett. a) D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982 n. 94, l'opera la quale, pur conservando la propria individualità fisica ed autonomia funzionale, venga posta in un durevole rapporto di subordinazione strumentale con altra persistente, per renderne più agevole o comunque migliorarne l'uso; per delimitare la relativa nozione, che nell'ambito della normativa edilizia, non può farsi coincidere completamente con quella di cui all'art. 817 Cod. civ., è possibile far ricorso interpretativo alla normativa catastale, secondo la quale la pertinenza consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica ed insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche. (Nella fattispecie la Corte suprema ha ritenuto che la superficie realizzata mediante la costruzione di un balcone non possa qualificarsi pertinenza, essendo opera accessoria, soggetta al diverso regi . me concessorio, la quale congiunta intimamente con altra costituisce parte costitutiva ed integrante del tutto; la Corte suprema ha inoltre precisato che mentre le pertinenze possono anche fisicamente essere separate dalla cosa principale senza alterarne l'essenza fisica e funzionale, le opere accessorie non sono suscettibili di separazione, senza determinare frazionamento fisici del tutto ovvero riportare alterazioni funzionari dell'immobile). 2. L'art. 3 lett. e) D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 escludendo l'amnistia per i reati urbanistici quando siano violati «i vincoli di cui all'art. 33 primo comma della legge n. 47 del 1985 ... », intende riferirsi non già ai vincoli che importino la modificabilità assoluta, ma a quelli indicati dal testo della norma del cit. art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47, la cui natura esprime la generica confliggenza dell'opera eseguita rispetto all'interesse pubblico tutelato. 3. La sospensione del processo penale per violazioni edilizie, prevista dall'art. 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47, postula non solo la presentazione della domanda di sanatoria al Comune competente, ma la sussistenza di tutte le condizioni ed i requisiti di conformità dell'opera edilizia, eseguita in assenza di titolo, agli strumenti urbanistici, al fine di far rientrare l'illecito commesso nella categoria dei cosiddetti abusi edilizi formali, caratterizzati dall'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici medesimi; poiché la sospensione del processo penale è strumentale alla declaratoria di estinzione del reato urbanistico per l'inesistenza ex tunc dell'antigiuridicità sostanziale del fatto reato, si deve ritenere che spetti al giudice penale di sindacare la sussistenza dei relativi presupposti.


C.c. art. 817 ; D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, art. 7 cpv., lett. a) ; L. 25 marzo 1982 n. 94 R L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 33 R; D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75, art. 3, lett. e) L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 22

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