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Sent. C. Cass. 22/04/1992, n. 4812

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Comune di Casoria - Regolamento edilizio non integrato da programma di fabbricazione - Applicabilità dell'art. 17 L. 1967 n. 765.
1. Le disposizioni sulle distanze tra le costruzioni di cui all'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 (introduttivo dell'art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150) debbono ritenersi applicabili nel Comune di Casoria, il cui regolamento edilizio, non ancora integrato dal programma di fabbricazione, è privo di norme regolatrici della predetta materia, atteso che per escludere le limitazioni allo ius aedificandi contenute nell'art. 17 cit. non è sufficiente l'esistenza di un regolamento edilizio, ma occorre che il contenuto normativo di questo sia conforme alle previsioni della legge urbanistica, disciplinando compiutamente e specificamente la medesima materia.

1. Ved. nota 1. a Cass. 1992 n. 4799. Ved. anche Cass. 19 giugno 1984 n. 3624.[R=W19G843624]
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies R L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R

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