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Sent.C. Cass. 29/01/1993, n. 1115

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Natura e finalità - Consulenza consistente in indagine essenzialmente critica - Mezzo di valutazione e non di prova (C.p.c. artt. 61 ss., 424)
1. La consulenza tecnica, quando non sia volta all'accertamento di fatti materiali, ma consista in un'indagine essenzialmente critica e valutativa, non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, ma serve solo a fornire al giudice argomento alle proprie valutazioni, che rimangono autonome anche quando il giudice si limita ad aderire all'opinione del consulente accogliendone le conclusioni.

1. Ved. Cass. 31 marzo 1990 n. 2629 R, 8 agosto 1989 n. 3647 R, 28 aprile 1988 n. 3208 R, 19 aprile 1988 n. 3064 R, 26 marzo 1986 n. 2171 R. Conf. Cass. 30 giugno 1971 n. 2061.[R=W30G712061]

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