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Sent.C. Cass. 11/02/1993, n. 1727

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1. Geometra - Consiglio nazionale - Trattazione di ricorso - Non pubblicità delle udienze - Contrasto con norme costituzionali - Insussistenza 2. Geometra - Albo - Iscrizione - Requisiti - L. 1985 n. 75 - Soggetti non iscritti ma diplomati prima dell'entrata in vigore - Applicabilità
1. La non pubblicità delle udienze, espressamente prescritta dall'art. 8 del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri, non è in contrasto con norme costituzionali, essendo funzionale non alla limitazione del diritto di difesa - il cui esercizio è assicurato dall'audizione del ricorrente e del suo difensore - ma alla salvaguardia (nell'interesse del professionista) della riservatezza dell'affare trattato. 2. La L. 7 marzo 1985 n. 75, che, per l'iscrizione all'albo dei geometri, richiede non solo il possesso del diploma ma anche il conseguimento dell'abilitazione professionale, previo superamento di apposito esame di Stato, trova applicazione - ai sensi della norma transitoria dettata dall'art. 3 legge cit. (non sospettabile dell'illegittimità costituzionale) - nei confronti di tutti coloro che non siano già iscritti alla data della sua entrata in vigore, ancorché abbiano ottenuto il diploma prima di tale data.

1. Ved. Cass. 6 dicembre 1991 n. 13170 R 2. Sui requisiti necessari per l'esercizio di una professione, ved. Cass. 14 marzo 1990 n. 9318 [R=W14M909318] e 9319 [R=W14M909319]; C. Cost. 1975 n. 16, 1973 n. 111, 1972 n. 43. Cost. art. 33 - (1° c.). L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. (2° c.). La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. (3° c.). Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. (4° c.). La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. (5° c.). E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. (6° c.). Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Cost. artt. 24, 101, 102; D.M. 15 febbraio 1949, artt. 5 e 7 Cost. art. 33, 5° c.; L. 7 marzo 1985 n. 75, art. 3 R

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